Ferro e manganese nelle acque sotterranee: cosa cambia per le bonifiche
Il D.L. 177/2026 elimina le concentrazioni soglia di contaminazione dei due metalli. Una modifica che incide sulla valutazione dei risultati analitici e richiede attenzione nella gestione dei procedimenti in corso.
Dal 9 ottobre 2026 cambia il riferimento normativo per ferro e manganese nelle acque sotterranee. L’articolo 5 del D.L. 8 ottobre 2026, n. 177, elimina le relative voci dalla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, dedicata alle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre. Testo ufficiale del decreto.
Le due CSC precedentemente previste erano pari a 200 µg/L per il ferro e 50 µg/L per il manganese. La loro soppressione comporta che concentrazioni superiori a questi valori, considerate isolatamente, non costituiscano più un superamento delle rispettive CSC ai fini della disciplina delle bonifiche.
Per geologi, consulenti ambientali, laboratori e amministrazioni, la novità interessa soprattutto la lettura dei dati di falda e la valutazione delle situazioni nelle quali ferro e manganese rappresentavano gli unici parametri oltre soglia.
Il significato dei dati resta da interpretare
La presenza dei due metalli nelle acque sotterranee può essere legata alle caratteristiche naturali dell’acquifero. ISPRA richiama, ad esempio, la possibilità di riscontrare naturalmente ferro e manganese negli acquiferi profondi e confinati di pianura. Le linee guida sui valori di fondo evidenziano inoltre il ruolo delle condizioni geochimiche nella valutazione delle concentrazioni osservate. ISPRA, sostanze chimiche nelle acque sotterranee; linee guida sui valori di fondo.
L’origine naturale deve comunque essere valutata nel contesto del sito. La conoscenza della geologia, della circolazione idrica e dell’evoluzione delle concentrazioni continua a essere essenziale per interpretare i risultati.
Sul piano tecnico, quindi, ferro e manganese possono conservare un’utilità conoscitiva anche dopo l’eliminazione delle CSC. La scelta di includerli nelle indagini va rapportata agli obiettivi dello studio, al modello concettuale del sito e alle prescrizioni applicabili.
Come affrontare i procedimenti in corso
La modifica merita particolare attenzione nei siti in cui le valutazioni precedenti si fondavano esclusivamente sul superamento delle soglie dei due metalli.
Operativamente, è opportuno verificare quali risultati, prescrizioni e obiettivi degli interventi richiamino le CSC eliminate, distinguendoli dalle eventuali criticità relative ad altre sostanze. Per i procedimenti già avviati, questo esame permette di sottoporre all’amministrazione competente un quadro aggiornato e una proposta motivata di revisione delle attività.
La chiusura del procedimento o l’interruzione di un monitoraggio non vanno date per automatiche: occorre esaminare gli atti del singolo caso e verificare come recepire la modifica normativa.
Acque destinate al consumo umano: un ambito distinto
La soppressione riguarda le CSC utilizzate nella disciplina delle bonifiche. Non modifica, per effetto di questa disposizione, i requisiti delle acque destinate al consumo umano, regolati dal D.Lgs. 18/2023 e successive modifiche. Il dato di una falda deve quindi essere valutato anche rispetto all’uso dell’acqua e alla disciplina pertinente. D.Lgs. 18/2023.
Per i professionisti, il passaggio operativo è aggiornare i riferimenti normativi mantenendo una lettura completa delle condizioni del sito. Il decreto è in corso di conversione: il testo definitivo andrà seguito per verificare eventuali ulteriori modifiche.
